Esodo capitolo 22
Diodati |
Riveduta |
Nuova Riveduta |
Nuova Diodati |
|
|
|
|
22:1 QUANDO alcuno avrà
rubato un bue, o una pecora, o una capra, e l'avrà ammazzata o venduta; paghi
cinque buoi per quel bue, e quattro pecore, o capre, per quella pecora, o
capra. |
22:1 Se uno ruba un bue o una pecora e li ammazza o li
vende, restituirà cinque buoi per il bue e quattro pecore per la pecora. |
22:1 «Se uno ruba un bue o
una pecora e li ammazza o li vende, restituirà cinque buoi per il bue e
quattro pecore per la pecora. |
22:1 «Se uno ruba un bue o
una pecora e li ammazza o li vende, restituirà cinque buoi per il bue e
quattro pecore per la pecora. |
22:2 Se il ladro, colto di
notte nello sconficcare è percosso, e muore, non vi è omicidio. |
22:2 Se il ladro, còlto nell’atto di fare uno scasso, è
percosso e muore, non v’è delitto d’omicidio. |
22:2 Se il ladro, colto nell'atto
di fare uno scasso, viene percosso e muore, non vi è delitto di omicidio. |
22:2 Se il ladro, colto
nell'atto di fare uno scasso, è percosso e muore, il proprietario non è colpevole di omicidio nei suoi confronti. |
22:3 Se il sole è levato
quando sarà colto, vi è omicidio. Il ladro soddisfaccia del
tutto; e se non ha da soddisfare, sia venduto per lo suo furto. |
22:3 Se il sole era levato quand’avvenne il fatto, vi
sarà delitto d’omicidio. Il ladro dovrà risarcire il danno; se non ha di che
risarcirlo, sarà venduto per ciò che ha rubato. |
22:3 Se il sole è già sorto
quando avviene il fatto, vi sarà delitto di omicidio. Il ladro dovrà
risarcire il furto. Se non può farlo, sarà venduto per pagare ciò che ha
rubato. |
22:3 Se il sole si era già alzato quando avvenne il fatto,
egli è colpevole di omicidio. Il ladro dovrà risarcire il danno; se non ha di che risarcirlo, sarà venduto per il furto da lui fatto. |
22:4 Se pure il furto gli è
trovato in mano, vivo; o bue, o asino, o pecora che sia, restituiscalo
al doppio. |
22:4 Se il furto, bue o asino o pecora che sia, gli è
trovato vivo nelle mani, restituirà il doppio. |
22:4 Se il furto, bue o
asino o pecora che sia, gli viene trovato vivo nelle mani, restituirà il
doppio. |
22:4 Se la cosa rubata, bue
o asino o pecora che sia, è trovata viva nelle sue mani, restituirà il
doppio. |
22:5 Se alcuno fa pascolare
un campo, o una vigna; e se manda nel campo altrui il suo bestiame, il quale
vi pasturi dentro, soddisfaccia il danno col meglio del suo campo, e col
meglio della sua vigna. |
22:5 Se uno arrecherà de’ danni a un campo o ad una
vigna, lasciando andare le sue bestie a pascere nel campo altrui risarcirà il
danno col meglio del suo campo e col meglio della sua vigna. |
22:5 Se uno danneggia un
campo o una vigna, lasciando andare le sue bestie a pascere nel campo altrui,
risarcirà il danno con il meglio del suo campo e con il meglio della sua
vigna. |
22:5 Se uno danneggia un
campo o una vigna, lasciando andare le sue bestie a pascolare nel campo di un
altro, risarcirà il danno col
meglio del suo campo e col meglio della sua vigna. |
22:6 Quando un fuoco uscirà
fuori, e incontrerà delle spine, onde sia consumato grano in bica, o biade, o
campo, del tutto soddisfaccia il danno colui che avrà acceso il fuoco. |
22:6 Se divampa un fuoco e s’attacca alle spine sì che
ne sia distrutto il grano in covoni o il grano in piedi o il campo, chi avrà
acceso il fuoco dovrà risarcire il danno. |
22:6 Se divampa un fuoco e
si propaga alle spine distruggendo il grano in covoni o il grano in piedi o
il campo, chi avrà acceso il fuoco dovrà risarcire il danno. |
22:6 Se un fuoco si propaga
e si estende alle spine sì che viene bruciato il grano in covoni o il grano
in piedi o il campo, chi ha acceso il fuoco dovrà risarcire il danno. |
22:7 Quando alcuno avrà
dato al suo prossimo danari, o vasellamenti, a guardare, e quelli
saranno rubati dalla casa di colui, se il ladro è trovato, restituiscali
al doppio. |
22:7 Se uno affida al suo vicino del danaro o degli oggetti
da custodire, e questi siano rubati dalla casa di quest’ultimo, se il ladro
si trova, restituirà il doppio. |
22:7 Se uno affida al suo
vicino del denaro o degli oggetti da custodire, ed essi siano stati rubati
dalla casa di quest'ultimo, se il ladro si trova, restituirà il doppio. |
22:7 Se uno affida al suo vicino
del denaro o degli oggetti da custodire, e questi sono rubati dalla casa di
questo tale, se si trova il ladro, restituirà il doppio. |
22:8 Se il ladro non si trova,
facciasi comparire il padron della casa davanti a' rettori, per giurare
s'egli non ha punto messa la mano sopra la roba del suo prossimo. |
22:8 Se il ladro non si trova, il padron della casa
comparirà davanti a Dio per giurare che non ha messo la mano sulla roba del
suo vicino. |
22:8 Se il ladro non si
trova, il padrone della casa comparirà davanti a Dio per giurare che non si è
appropriato della roba del suo vicino. |
22:8 Se il ladro non si
trova, il padrone della casa sarà portato davanti a DIO per giurare che non
ha messo la sua mano sui beni del suo vicino. |
22:9 In ogni causa di misfatto
intorno a bue, asino, pecora, capra, vestimento, o a qualunque altra
cosa perduta, della quale uno dica: Questa è dessa; venga la
causa d'amendue le parti davanti a' rettori; e colui che i rettori avranno
condannato, paghi il doppio al suo prossimo. |
22:9 In ogni caso di delitto, sia che si tratti d’un bue
o d’un asino o d’una pecora o d’un vestito o di qualunque oggetto perduto del
quale uno dica: ‘È questo qui!’ la causa d’ambedue le parti verrà davanti a
Dio; colui che Dio condannerà, restituirà il doppio al suo prossimo. |
22:9 In ogni caso di
delitto, sia che si tratti di un bue o di un asino o di una pecora o di un
vestito o di qualunque oggetto perduto del quale uno dica: "È questo
qui!", la causa delle due parti verrà davanti a Dio; colui che Dio
condannerà, restituirà il doppio al suo prossimo. |
22:9 Per qualsiasi genere
di reato, sia che si tratti di un bue, di un asino, di una pecora, di un
vestito o di qualunque oggetto perduto che un altro afferma essere suo, la causa di ambedue le parti verrà
davanti a DIO; colui che DIO condannerà, restituirà il doppio al suo vicino. |
22:10 Quando alcuno avrà
dato al suo prossimo, asino, o bue, o pecora, o qualunque altra
bestia, a guardare, ed ella muore, o le si fiacca alcun membro, o è
rapita, senza che alcuno l'abbia veduto, |
22:10 Se uno dà in custodia al suo vicino un asino o un
bue o una pecora o qualunque altra bestia, ed essa muore o resta stroppiata o
è portata via senza che ci sian testimoni, |
22:10 Se uno dà in custodia
al suo vicino un asino, un bue, una pecora o qualunque altra bestia, ed essa
muore o resta storpiata o è portata via senza che ci siano testimoni, |
22:10 Se uno dà in custodia
al suo vicino un asino o un bue o una pecora o qualunque altra bestia, ed
essa muore o è ferita o è portata via senza che nessuno veda, |
22:11 il giuramento del Signore
intervenga fra le due parti, per saper se colui non ha punto
messa la mano sopra il bene del suo prossimo; e accetti il padron della
bestia quel giuramento, e non sia l'altro obbligato a pagamento. |
22:11 interverrà fra le due parti il giuramento
dell’Eterno per sapere se colui che avea la bestia in custodia non ha messo
la mano sulla roba del suo vicino. Il padrone della bestia si contenterà del
giuramento, e l’altro non sarà tenuto a rifacimento di danni. |
22:11 interverrà fra le due
parti il giuramento del SIGNORE per sapere se colui che aveva la bestia in
custodia non si è appropriato della roba del suo vicino. Il padrone della
bestia si accontenterà del giuramento, e l'altro non sarà tenuto a risarcire
i danni. |
22:11 ci sarà fra le due
parti un giuramento davanti all'Eterno
per sapere se il depositario non ha messo la sua mano sui beni del suo vicino.
Il padrone della cosa accetterà il giuramento, e l'altro non sarà tenuto al
risarcimento di danni. |
22:12 Ma se pur quella bestia
gli è stata rubata d'appresso, facciane soddisfazione al padron di essa. |
22:12 Ma se la bestia gli è stata rubata, egli dovrà risarcire
del danno il padrone d’essa. |
22:12 Ma se la bestia gli è
stata rubata, egli dovrà risarcire il danno al padrone di essa. |
22:12 Ma se la cosa gli è
stata rubata, egli dovrà risarcire del
danno il padrone di essa. |
22:13 Se pur quella bestia
è stata lacerata dalle fiere, portila per testimonianza, e non
sia obbligato a pagar la bestia. |
22:13 Se la bestia è stata sbranata, la produrrà come
prova, e non sarà tenuto a risarcimento per la bestia sbranata. |
22:13 Se la bestia è stata
sbranata, la esibirà come prova, e non sarà tenuto a risarcimento per la
bestia sbranata. |
22:13 Se la bestia è stata
sbranata, la porterà come prova, e non sarà tenuto al risarcimento per la
bestia sbranata. |
22:14 E quando alcuno avrà
presa in prestanza una bestia dal suo prossimo, e le si fiaccherà alcun
membro, o morrà, e il padrone di essa non sarà presente, del tutto
colui paghila. |
22:14 Se uno prende in prestito dal suo vicino una bestia,
e questa resti stroppiata o muoia essendo assente il padrone d’essa, egli
dovrà rifare il danno. |
22:14 Se uno prende in prestito
dal suo vicino una bestia, e questa resta storpiata o muore essendo assente
il padrone di essa, egli dovrà risarcire il danno. |
22:14 Se uno prende in prestito
dal suo vicino una bestia, e questa
si ferisce o muore quando il suo padrone non è presente, egli dovrà risarcire il danno. |
22:15 Ma se il
padrone è stato presente, non sia colui obbligato a pagarla; se la bestia è
stata tolta a vettura, ell'è venuta per lo prezzo della sua vettura. |
22:15 Se il padrone è presente, non v’è luogo a rifacimento
di danni; se la bestia è stata presa a nolo, essa è compresa nel prezzo del
nolo. |
22:15 Ma se il padrone era
con lui, egli non dovrà pagare i danni. Se la bestia è stata presa a nolo, la
sua perdita è compresa nel prezzo del nolo. |
22:15 Se il padrone è presente,
non dovrà risarcire i danni; se la
bestia è stata presa a nolo, essa è compresa nel prezzo del nolo. |
22:16 E quando alcuno avrà
sedotta una vergine, la qual non sia sposata, e sarà giaciuto con lei, del
tutto dotila, e prendalasi per moglie. |
22:16 Se uno seduce una fanciulla non ancora fidanzata e
si giace con lei, dovrà pagare la sua dote e prenderla per moglie. |
22:16 «Se uno seduce una
fanciulla non ancora fidanzata e si unisce a lei, dovrà pagare la sua dote e
prenderla in moglie. |
22:16 Se uno seduce una
fanciulla non ancora fidanzata e si corica con lei, dovrà pagare per la sua
dote e prenderla per moglie. |
22:17 Se pure il padre di
essa del tutto ricusa di dargliela, paghi danari, secondo la dote delle
vergini. |
22:17 Se il padre di lei rifiuta del tutto di dargliela,
paghi la somma che si suol dare per le fanciulle. |
22:17 Se il padre di lei
rifiuta assolutamente di dargliela, il seduttore pagherà una somma pari alla
dote che si è soliti dare per le fanciulle. |
22:17 Se il padre di lei
rifiuta assolutamente di dargliela, pagherà la somma richiesta per la dote
delle vergini. |
22:18 Non lasciar vivere la
donna maliosa. |
22:18 Non lascerai vivere la strega. |
22:18 Non lascerai vivere
la strega. |
22:18 Non lascerai vivere
la strega. |
22:19 Chiunque si congiungerà
con una bestia, del tutto sia fatto morire. |
22:19 Chi s’accoppia con una bestia dovrà esser messo a
morte. |
22:19 Chi si accoppia con
una bestia dovrà essere messo a morte. |
22:19 Chi si accoppia con
una bestia dovrà essere messo a morte. |
22:20 Chi sacrificherà ad altri
dii, fuor che al Signore solo, sia sterminato come anatema. |
22:20 Chi offre sacrifizi ad altri dèi, fuori che
all’Eterno solo, sarà sterminato come anatema. |
22:20 Chi offre sacrifici
ad altri dèi, anziché solo al SIGNORE, sarà sterminato come anatema. |
22:20 Chi sacrifica a un altro dio, all'infuori del solo Eterno,
sarà sterminato. |
22:21 Non far violenza al
forestiere, e non opprimerlo; conciossiachè voi siate stati forestieri nel
paese di Egitto. |
22:21 Non maltratterai lo straniero e non l’opprimerai;
perché anche voi foste stranieri nel paese d’Egitto. |
22:21 Non maltratterai lo
straniero e non l'opprimerai, perché anche voi foste stranieri nel paese
d'Egitto. |
22:21 Non maltratterai lo
straniero e non l'opprimerai, perché anche
voi foste stranieri nel paese d'Egitto. |
22:22 Non affliggete alcuna
vedova nè orfano. |
22:22 Non affliggerete alcuna vedova, né alcun orfano. |
22:22 Non affliggerete la
vedova, né l'orfano. |
22:22 Non opprimerai alcuna
vedova, né alcun orfano. |
22:23 Guardati d'affliggerlo
in alcuna maniera, perciocchè, se egli grida a me, io del tutto esaudirò il
suo grido. |
22:23 Se in qualche modo li affliggi, ed essi gridano a
me, io udrò senza dubbio il loro grido; |
22:23 Se in qualche modo li
affliggi, ed essi gridano a me, io udrò senza dubbio il loro grido; |
22:23 Se in qualche modo li
opprimi ed essi gridano a me, io
udrò senza dubbio il loro grido; |
22:24 E l'ira mia si accenderà,
ed io vi ucciderò con la spada: e le vostre mogli saranno vedove, e i vostri
figliuoli orfani. |
22:24 la mia ira s’accenderà, e io vi ucciderò con la
spada; e le vostre mogli saranno vedove, e i vostri figliuoli orfani. |
22:24 la mia ira si accenderà,
io vi ucciderò con la spada, le vostre mogli saranno vedove e i vostri figli
orfani. |
22:24 la mia ira si
accenderà e io vi ucciderò con la spada; le vostre mogli diventeranno vedove
e i vostri figli orfani. |
22:25 Quando tu presterai
danari al mio popolo, al povero ch'è appresso a te, non procedere
inverso lui a guisa di usuraio: non imponetegli usura. |
22:25 Se tu presti del danaro a qualcuno del mio popolo,
al povero ch’è teco, non lo tratterai da usuraio; non gl’imporrai interesse. |
22:25 Se tu presti del denaro
a qualcuno del mio popolo, al povero che è presso di te, non ti comporterai
con lui da usuraio; non gli imporrai interesse. |
22:25 Se tu presti del
denaro ad alcuno del mio popolo, al
povero che è con te, non lo tratterai da usuraio; non gli imporrai alcun interesse. |
22:26 Se pur tu togli in pegno
il vestimento del tuo prossimo, rendiglielo infra il tramontar del sole. |
22:26 Se prendi in pegno il vestito del tuo prossimo,
glielo renderai prima che tramonti il sole; |
22:26 Se prendi in pegno il
vestito del tuo prossimo, glielo restituirai prima che tramonti il sole; |
22:26 Se prendi in pegno il
vestito del tuo vicino, glielo renderai prima che tramonti il sole, |
22:27 Perciocchè quello solo
è la sua copritura, ed è il suo vestire per coprir la
sua pelle; in che giacerebbe egli? se dunque egli avviene che egli gridi a
me, io l'esaudirò; perciocchè io son pietoso. |
22:27 perché esso è l’unica sua coperta, è la veste con
cui si avvolge il corpo. Su che dormirebb’egli? E se avverrà ch’egli gridi a
me, io l’udrò; perché sono misericordioso. |
22:27 perché esso è l'unica
sua coperta, è la veste con cui si avvolge il corpo. Con che dormirebbe? E se
egli grida a me, io lo udrò; perché sono misericordioso. |
22:27 perché esso è l'unica sua coperta e la veste con
cui si avvolge il corpo. In cos'altro dormirebbe egli? E se avverrà che egli
gridi a me, io lo udrò, perché sono
misericordioso. |
22:28 Non dir male de' rettori;
e non maledir colui ch'è principe nel tuo popolo. |
22:28 Non bestemmierai contro Dio, e non maledirai il
principe del tuo popolo. |
22:28 Non bestemmierai
contro Dio e non maledirai il principe del tuo popolo. |
22:28 Non bestemmierai DIO
e non maledirai il principe del tuo popolo. |
22:29 Non indugiare il pagar
le primizie della tua vendemmia, nè del gocciolar de' tuoi olii; dammi il
primogenito dei tuoi figliuoli. |
22:29 Non indugerai a offrirmi il tributo dell’abbondanza
delle tue raccolte e di ciò che cola dai tuoi strettoi. Mi darai il
primogenito de’ tuoi figliuoli. |
22:29 Non indugerai a offrirmi
il tributo dell'abbondanza delle tue raccolte e di ciò che cola dai tuoi
frantoi. Mi darai il primogenito dei tuoi figli. |
22:29 Non indugerai a offrirmi il tributo del tuo raccolto e
di ciò che cola dai tuoi strettoi. Mi darai il primogenito dei tuoi figli. |
22:30 Fa' il simigliante
del tuo bue, e della tua pecora, e capra; stia il primo portato di esse
sette giorni appresso la madre sua, e all'ottavo giorno dammelo. |
22:30 Lo stesso farai del tuo grosso e del tuo minuto
bestiame: il loro primo parto rimarrà sette giorni presso la madre; l’ottavo
giorno, me lo darai. |
22:30 Lo stesso farai del
tuo grosso e del tuo minuto bestiame: il loro primo parto rimarrà sette
giorni presso la madre; l'ottavo giorno me lo darai. |
22:30 Lo stesso farai del
tuo bue e della tua pecora: il loro primo parto rimarrà sette
giorni presso la madre; l'ottavo giorno me lo darai. |
22:31 E siatemi uomini santi;
e non mangiate carne lacerata dalle fiere per li campi; gittatela a'
cani. |
22:31 Voi mi sarete degli uomini santi; non mangerete
carne di bestia trovata sbranata nei campi; gettatela ai cani. |
22:31 Voi sarete degli uomini
santi per me; non mangerete carne di bestia trovata sbranata nei campi; la
getterete ai cani. |
22:31 Voi mi sarete degli
uomini santi; non mangerete carne di
alcun animale sbranato nei campi; gettatela ai cani». |