Esodo capitolo 22

 

 

 

Diodati

Riveduta

Nuova Riveduta

Nuova Diodati

 

 

 

 

22:1 QUANDO alcuno avrà rubato un bue, o una pecora, o una capra, e l'avrà ammazzata o venduta; paghi cinque buoi per quel bue, e quattro pecore, o capre, per quella pecora, o capra.

22:1 Se uno ruba un bue o una pecora e li ammazza o li vende, restituirà cinque buoi per il bue e quattro pecore per la pecora.

22:1 «Se uno ruba un bue o una pecora e li ammazza o li vende, restituirà cinque buoi per il bue e quattro pecore per la pecora.

22:1 «Se uno ruba un bue o una pecora e li ammazza o li vende, restituirà cinque buoi per il bue e quattro pecore per la pecora.

22:2 Se il ladro, colto di notte nello sconficcare è percosso, e muore, non vi è omicidio.

22:2 Se il ladro, còlto nell’atto di fare uno scasso, è percosso e muore, non v’è delitto d’omicidio.

22:2 Se il ladro, colto nell'atto di fare uno scasso, viene percosso e muore, non vi è delitto di omicidio.

22:2 Se il ladro, colto nell'atto di fare uno scasso, è percosso e muore, il proprietario non è colpevole di omicidio nei suoi confronti.

22:3 Se il sole è levato quando sarà colto, vi è omicidio. Il ladro soddisfaccia del tutto; e se non ha da soddisfare, sia venduto per lo suo furto.

22:3 Se il sole era levato quand’avvenne il fatto, vi sarà delitto d’omicidio. Il ladro dovrà risarcire il danno; se non ha di che risarcirlo, sarà venduto per ciò che ha rubato.

22:3 Se il sole è già sorto quando avviene il fatto, vi sarà delitto di omicidio. Il ladro dovrà risarcire il furto. Se non può farlo, sarà venduto per pagare ciò che ha rubato.

22:3 Se il sole si era già alzato quando avvenne il fatto, egli è colpevole di omicidio. Il ladro dovrà risarcire il danno; se non ha di che risarcirlo, sarà venduto per il furto da lui fatto.

22:4 Se pure il furto gli è trovato in mano, vivo; o bue, o asino, o pecora che sia, restituiscalo al doppio.

22:4 Se il furto, bue o asino o pecora che sia, gli è trovato vivo nelle mani, restituirà il doppio.

22:4 Se il furto, bue o asino o pecora che sia, gli viene trovato vivo nelle mani, restituirà il doppio.

22:4 Se la cosa rubata, bue o asino o pecora che sia, è trovata viva nelle sue mani, restituirà il doppio.

22:5 Se alcuno fa pascolare un campo, o una vigna; e se manda nel campo altrui il suo bestiame, il quale vi pasturi dentro, soddisfaccia il danno col meglio del suo campo, e col meglio della sua vigna.

22:5 Se uno arrecherà de’ danni a un campo o ad una vigna, lasciando andare le sue bestie a pascere nel campo altrui risarcirà il danno col meglio del suo campo e col meglio della sua vigna.

22:5 Se uno danneggia un campo o una vigna, lasciando andare le sue bestie a pascere nel campo altrui, risarcirà il danno con il meglio del suo campo e con il meglio della sua vigna.

22:5 Se uno danneggia un campo o una vigna, lasciando andare le sue bestie a pascolare nel campo di un altro, risarcirà il danno col meglio del suo campo e col meglio della sua vigna.

22:6 Quando un fuoco uscirà fuori, e incontrerà delle spine, onde sia consumato grano in bica, o biade, o campo, del tutto soddisfaccia il danno colui che avrà acceso il fuoco.

22:6 Se divampa un fuoco e s’attacca alle spine sì che ne sia distrutto il grano in covoni o il grano in piedi o il campo, chi avrà acceso il fuoco dovrà risarcire il danno.

22:6 Se divampa un fuoco e si propaga alle spine distruggendo il grano in covoni o il grano in piedi o il campo, chi avrà acceso il fuoco dovrà risarcire il danno.

22:6 Se un fuoco si propaga e si estende alle spine sì che viene bruciato il grano in covoni o il grano in piedi o il campo, chi ha acceso il fuoco dovrà risarcire il danno.

22:7 Quando alcuno avrà dato al suo prossimo danari, o vasellamenti, a guardare, e quelli saranno rubati dalla casa di colui, se il ladro è trovato, restituiscali al doppio.

22:7 Se uno affida al suo vicino del danaro o degli oggetti da custodire, e questi siano rubati dalla casa di quest’ultimo, se il ladro si trova, restituirà il doppio.

22:7 Se uno affida al suo vicino del denaro o degli oggetti da custodire, ed essi siano stati rubati dalla casa di quest'ultimo, se il ladro si trova, restituirà il doppio.

22:7 Se uno affida al suo vicino del denaro o degli oggetti da custodire, e questi sono rubati dalla casa di questo tale, se si trova il ladro, restituirà il doppio.

22:8 Se il ladro non si trova, facciasi comparire il padron della casa davanti a' rettori, per giurare s'egli non ha punto messa la mano sopra la roba del suo prossimo.

22:8 Se il ladro non si trova, il padron della casa comparirà davanti a Dio per giurare che non ha messo la mano sulla roba del suo vicino.

22:8 Se il ladro non si trova, il padrone della casa comparirà davanti a Dio per giurare che non si è appropriato della roba del suo vicino.

22:8 Se il ladro non si trova, il padrone della casa sarà portato davanti a DIO per giurare che non ha messo la sua mano sui beni del suo vicino.

22:9 In ogni causa di misfatto intorno a bue, asino, pecora, capra, vestimento, o a qualunque altra cosa perduta, della quale uno dica: Questa è dessa; venga la causa d'amendue le parti davanti a' rettori; e colui che i rettori avranno condannato, paghi il doppio al suo prossimo.

22:9 In ogni caso di delitto, sia che si tratti d’un bue o d’un asino o d’una pecora o d’un vestito o di qualunque oggetto perduto del quale uno dica: ‘È questo qui!’ la causa d’ambedue le parti verrà davanti a Dio; colui che Dio condannerà, restituirà il doppio al suo prossimo.

22:9 In ogni caso di delitto, sia che si tratti di un bue o di un asino o di una pecora o di un vestito o di qualunque oggetto perduto del quale uno dica: "È questo qui!", la causa delle due parti verrà davanti a Dio; colui che Dio condannerà, restituirà il doppio al suo prossimo.

22:9 Per qualsiasi genere di reato, sia che si tratti di un bue, di un asino, di una pecora, di un vestito o di qualunque oggetto perduto che un altro afferma essere suo, la causa di ambedue le parti verrà davanti a DIO; colui che DIO condannerà, restituirà il doppio al suo vicino.

22:10 Quando alcuno avrà dato al suo prossimo, asino, o bue, o pecora, o qualunque altra bestia, a guardare, ed ella muore, o le si fiacca alcun membro, o è rapita, senza che alcuno l'abbia veduto,

22:10 Se uno dà in custodia al suo vicino un asino o un bue o una pecora o qualunque altra bestia, ed essa muore o resta stroppiata o è portata via senza che ci sian testimoni,

22:10 Se uno dà in custodia al suo vicino un asino, un bue, una pecora o qualunque altra bestia, ed essa muore o resta storpiata o è portata via senza che ci siano testimoni,

22:10 Se uno dà in custodia al suo vicino un asino o un bue o una pecora o qualunque altra bestia, ed essa muore o è ferita o è portata via senza che nessuno veda,

22:11 il giuramento del Signore intervenga fra le due parti, per saper se colui non ha punto messa la mano sopra il bene del suo prossimo; e accetti il padron della bestia quel giuramento, e non sia l'altro obbligato a pagamento.

22:11 interverrà fra le due parti il giuramento dell’Eterno per sapere se colui che avea la bestia in custodia non ha messo la mano sulla roba del suo vicino. Il padrone della bestia si contenterà del giuramento, e l’altro non sarà tenuto a rifacimento di danni.

22:11 interverrà fra le due parti il giuramento del SIGNORE per sapere se colui che aveva la bestia in custodia non si è appropriato della roba del suo vicino. Il padrone della bestia si accontenterà del giuramento, e l'altro non sarà tenuto a risarcire i danni.

22:11 ci sarà fra le due parti un giuramento davanti all'Eterno per sapere se il depositario non ha messo la sua mano sui beni del suo vicino. Il padrone della cosa accetterà il giuramento, e l'altro non sarà tenuto al risarcimento di danni.

22:12 Ma se pur quella bestia gli è stata rubata d'appresso, facciane soddisfazione al padron di essa.

22:12 Ma se la bestia gli è stata rubata, egli dovrà risarcire del danno il padrone d’essa.

22:12 Ma se la bestia gli è stata rubata, egli dovrà risarcire il danno al padrone di essa.

22:12 Ma se la cosa gli è stata rubata, egli dovrà risarcire del danno il padrone di essa.

22:13 Se pur quella bestia è stata lacerata dalle fiere, portila per testimonianza, e non sia obbligato a pagar la bestia.

22:13 Se la bestia è stata sbranata, la produrrà come prova, e non sarà tenuto a risarcimento per la bestia sbranata.

22:13 Se la bestia è stata sbranata, la esibirà come prova, e non sarà tenuto a risarcimento per la bestia sbranata.

22:13 Se la bestia è stata sbranata, la porterà come prova, e non sarà tenuto al risarcimento per la bestia sbranata.

22:14 E quando alcuno avrà presa in prestanza una bestia dal suo prossimo, e le si fiaccherà alcun membro, o morrà, e il padrone di essa non sarà presente, del tutto colui paghila.

22:14 Se uno prende in prestito dal suo vicino una bestia, e questa resti stroppiata o muoia essendo assente il padrone d’essa, egli dovrà rifare il danno.

22:14 Se uno prende in prestito dal suo vicino una bestia, e questa resta storpiata o muore essendo assente il padrone di essa, egli dovrà risarcire il danno.

22:14 Se uno prende in prestito dal suo vicino una bestia, e questa si ferisce o muore quando il suo padrone non è presente, egli dovrà risarcire il danno.

22:15 Ma se il padrone è stato presente, non sia colui obbligato a pagarla; se la bestia è stata tolta a vettura, ell'è venuta per lo prezzo della sua vettura.

22:15 Se il padrone è presente, non v’è luogo a rifacimento di danni; se la bestia è stata presa a nolo, essa è compresa nel prezzo del nolo.

22:15 Ma se il padrone era con lui, egli non dovrà pagare i danni. Se la bestia è stata presa a nolo, la sua perdita è compresa nel prezzo del nolo.

22:15 Se il padrone è presente, non dovrà risarcire i danni; se la bestia è stata presa a nolo, essa è compresa nel prezzo del nolo.

22:16 E quando alcuno avrà sedotta una vergine, la qual non sia sposata, e sarà giaciuto con lei, del tutto dotila, e prendalasi per moglie.

22:16 Se uno seduce una fanciulla non ancora fidanzata e si giace con lei, dovrà pagare la sua dote e prenderla per moglie.

22:16 «Se uno seduce una fanciulla non ancora fidanzata e si unisce a lei, dovrà pagare la sua dote e prenderla in moglie.

22:16 Se uno seduce una fanciulla non ancora fidanzata e si corica con lei, dovrà pagare per la sua dote e prenderla per moglie.

22:17 Se pure il padre di essa del tutto ricusa di dargliela, paghi danari, secondo la dote delle vergini.

22:17 Se il padre di lei rifiuta del tutto di dargliela, paghi la somma che si suol dare per le fanciulle.

22:17 Se il padre di lei rifiuta assolutamente di dargliela, il seduttore pagherà una somma pari alla dote che si è soliti dare per le fanciulle.

22:17 Se il padre di lei rifiuta assolutamente di dargliela, pagherà la somma richiesta per la dote delle vergini.

22:18 Non lasciar vivere la donna maliosa.

22:18 Non lascerai vivere la strega.

22:18 Non lascerai vivere la strega.

22:18 Non lascerai vivere la strega.

22:19 Chiunque si congiungerà con una bestia, del tutto sia fatto morire.

22:19 Chi s’accoppia con una bestia dovrà esser messo a morte.

22:19 Chi si accoppia con una bestia dovrà essere messo a morte.

22:19 Chi si accoppia con una bestia dovrà essere messo a morte.

22:20 Chi sacrificherà ad altri dii, fuor che al Signore solo, sia sterminato come anatema.

22:20 Chi offre sacrifizi ad altri dèi, fuori che all’Eterno solo, sarà sterminato come anatema.

22:20 Chi offre sacrifici ad altri dèi, anziché solo al SIGNORE, sarà sterminato come anatema.

22:20 Chi sacrifica a un altro dio, all'infuori del solo Eterno, sarà sterminato.

22:21 Non far violenza al forestiere, e non opprimerlo; conciossiachè voi siate stati forestieri nel paese di Egitto.

22:21 Non maltratterai lo straniero e non l’opprimerai; perché anche voi foste stranieri nel paese d’Egitto.

22:21 Non maltratterai lo straniero e non l'opprimerai, perché anche voi foste stranieri nel paese d'Egitto.

22:21 Non maltratterai lo straniero e non l'opprimerai, perché anche voi foste stranieri nel paese d'Egitto.

22:22 Non affliggete alcuna vedova nè orfano.

22:22 Non affliggerete alcuna vedova, né alcun orfano.

22:22 Non affliggerete la vedova, né l'orfano.

22:22 Non opprimerai alcuna vedova, né alcun orfano.

22:23 Guardati d'affliggerlo in alcuna maniera, perciocchè, se egli grida a me, io del tutto esaudirò il suo grido.

22:23 Se in qualche modo li affliggi, ed essi gridano a me, io udrò senza dubbio il loro grido;

22:23 Se in qualche modo li affliggi, ed essi gridano a me, io udrò senza dubbio il loro grido;

22:23 Se in qualche modo li opprimi ed essi gridano a me, io udrò senza dubbio il loro grido;

22:24 E l'ira mia si accenderà, ed io vi ucciderò con la spada: e le vostre mogli saranno vedove, e i vostri figliuoli orfani.

22:24 la mia ira s’accenderà, e io vi ucciderò con la spada; e le vostre mogli saranno vedove, e i vostri figliuoli orfani.

22:24 la mia ira si accenderà, io vi ucciderò con la spada, le vostre mogli saranno vedove e i vostri figli orfani.

22:24 la mia ira si accenderà e io vi ucciderò con la spada; le vostre mogli diventeranno vedove e i vostri figli orfani.

22:25 Quando tu presterai danari al mio popolo, al povero ch'è appresso a te, non procedere inverso lui a guisa di usuraio: non imponetegli usura.

22:25 Se tu presti del danaro a qualcuno del mio popolo, al povero ch’è teco, non lo tratterai da usuraio; non gl’imporrai interesse.

22:25 Se tu presti del denaro a qualcuno del mio popolo, al povero che è presso di te, non ti comporterai con lui da usuraio; non gli imporrai interesse.

22:25 Se tu presti del denaro ad alcuno del mio popolo, al povero che è con te, non lo tratterai da usuraio; non gli imporrai alcun interesse.

22:26 Se pur tu togli in pegno il vestimento del tuo prossimo, rendiglielo infra il tramontar del sole.

22:26 Se prendi in pegno il vestito del tuo prossimo, glielo renderai prima che tramonti il sole;

22:26 Se prendi in pegno il vestito del tuo prossimo, glielo restituirai prima che tramonti il sole;

22:26 Se prendi in pegno il vestito del tuo vicino, glielo renderai prima che tramonti il sole,

22:27 Perciocchè quello solo è la sua copritura, ed è il suo vestire per coprir la sua pelle; in che giacerebbe egli? se dunque egli avviene che egli gridi a me, io l'esaudirò; perciocchè io son pietoso.

22:27 perché esso è l’unica sua coperta, è la veste con cui si avvolge il corpo. Su che dormirebb’egli? E se avverrà ch’egli gridi a me, io l’udrò; perché sono misericordioso.

22:27 perché esso è l'unica sua coperta, è la veste con cui si avvolge il corpo. Con che dormirebbe? E se egli grida a me, io lo udrò; perché sono misericordioso.

22:27 perché esso è l'unica sua coperta e la veste con cui si avvolge il corpo. In cos'altro dormirebbe egli? E se avverrà che egli gridi a me, io lo udrò, perché sono misericordioso.

22:28 Non dir male de' rettori; e non maledir colui ch'è principe nel tuo popolo.

22:28 Non bestemmierai contro Dio, e non maledirai il principe del tuo popolo.

22:28 Non bestemmierai contro Dio e non maledirai il principe del tuo popolo.

22:28 Non bestemmierai DIO e non maledirai il principe del tuo popolo.

22:29 Non indugiare il pagar le primizie della tua vendemmia, nè del gocciolar de' tuoi olii; dammi il primogenito dei tuoi figliuoli.

22:29 Non indugerai a offrirmi il tributo dell’abbondanza delle tue raccolte e di ciò che cola dai tuoi strettoi. Mi darai il primogenito de’ tuoi figliuoli.

22:29 Non indugerai a offrirmi il tributo dell'abbondanza delle tue raccolte e di ciò che cola dai tuoi frantoi. Mi darai il primogenito dei tuoi figli.

22:29 Non indugerai a offrirmi il tributo del tuo raccolto e di ciò che cola dai tuoi strettoi. Mi darai il primogenito dei tuoi figli.

22:30 Fa' il simigliante del tuo bue, e della tua pecora, e capra; stia il primo portato di esse sette giorni appresso la madre sua, e all'ottavo giorno dammelo.

22:30 Lo stesso farai del tuo grosso e del tuo minuto bestiame: il loro primo parto rimarrà sette giorni presso la madre; l’ottavo giorno, me lo darai.

22:30 Lo stesso farai del tuo grosso e del tuo minuto bestiame: il loro primo parto rimarrà sette giorni presso la madre; l'ottavo giorno me lo darai.

22:30 Lo stesso farai del tuo bue e della tua pecora: il loro primo parto rimarrà sette giorni presso la madre; l'ottavo giorno me lo darai.

22:31 E siatemi uomini santi; e non mangiate carne lacerata dalle fiere per li campi; gittatela a' cani.

22:31 Voi mi sarete degli uomini santi; non mangerete carne di bestia trovata sbranata nei campi; gettatela ai cani.

22:31 Voi sarete degli uomini santi per me; non mangerete carne di bestia trovata sbranata nei campi; la getterete ai cani.

22:31 Voi mi sarete degli uomini santi; non mangerete carne di alcun animale sbranato nei campi; gettatela ai cani».

 

 

 

 

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